ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita la Associazione non riconosciuta Federazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi Zonale brevemente FEDERLAVORO ZONALE.
L’Associazione è retta dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede legale in Milano, via Liutprando 11 [ndr. via Caio Mario 13 come da variazione del 01/10/2014], con delibera dell’Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, operative e/o sezioni staccate anche domiciliandole presso i soci.
ART.2 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
ART.3 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione, apartitica e senza fini di lucro, persegue lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali delle imprese organizzate in forma individuale o societaria operanti nel settore dell’artigianato, dei servizi e della piccola e media impresa, anche commerciale, esercenti arti e libere professioni, nonchè altre imprese che svolgono attività affini od analoghe a quelle indicate e che in ogni caso si riconoscono nelle finalità ideali dell’Associazione e ne accettino lo statuto.
L’Associazione a tal fine potrà:
– stipulare contratti collettivi di lavoro provinciali e aziendali, nonchè avviare e cncludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti al fine di produrre normative applicabili alle aziende associate;
– elaborare dati contabili al fine di fornire ai propri associati la relativa contabilità nonchè i cedolini paga necessari;
– rappresentare i soci in ogni sede istituzionale pubblica o provata;
– organizzare il servizio di regolarizzazione degli adempimenti previsti in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione antincendio (legge 626/94 e segg), igiene alimentare (HACCP);
– favorire lo sviluppo aziendale dei soci in ogni forma e settore, anche organizzando corsi di formazione professionale, corsi per CFL (contratti formazione lavoro), corsi per apprendisti, corsi di formazione in materia di sicurezza e igiene (esempio corsi previsti dalla legge 626/94), igiene alimentare (HACCP), corsi di aggiornamento, tavole rotonde, seminari, ecc. a favore di associati e non, compresi corsi per dipendenti degli associati;
– designare e nominare propri rappresentanti provinciali in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorquando tali designazioni siano di sua competenza;
– avviare ogni iniziativa tendente alla promozione sociale ed economica degli associati, compresa la divulgazione di libri, riviste, giornali, notiziari, circolari;
– partecipare alla costituzione di consorzi e organismi consortili, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi sopra descritti;
– stipulare convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo sia delle imprese associate sia dell’Associazione stessa;
– potrà delegare ad organizzazioni, professionisti, od altri enti esterni, la gestione parziale o totale delle proprie funzioni;
– l’Associazione aderisce alla Federazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi Nazionale e potrà usufruire di tutte le convenzioni e/o agevolazioni stipulate dalla FEDERLAVORO NAZIONALE;
– tutelare ed assistere gli aderenti e gli appartenenti alle acategorie, sia attraverso patronati “ad hoc” costituiti, sia mediante convenzioni con altri patronati.
Tutto ciò in armonia con le linee programmatiche sindacali e di sviluppo della FEDERLAVORO NAZIONALE a cui la presente Associazione aderisce.
ART.4 – SOCI
SOCI ORDINARI
Possono aderire all’Associazione le imprese organizzate in forma individuale o societaria operanti nel mondo dei lavoratori autonomi, nei settori dell’artigianato, dei servizi, dei professionisti e della piccola impresa, anche commerciale; nonchè altre imprese che svolgono attività affini od analoghe a quell indicate e in ogni caso che si riconoscono nelle finalità ideali dell’Associazione e ne accettino lo statuto.
Tali adesioni non sono ritenute esclusive, lasciando quindi ampia libertà ai soci di aderire anche ad altre organizzazioni.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull’ammissione stessa anche in conformità a eventuali appositi regolamenti.
Le adesioni comportano il pagamento della tessera annuale o pluriennale il cui importo potrà essere diverso e in ogni modo determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari.
SOCI SOSTENITORI
Sono da considerarsi soci sostenitori gli ex-lavoratori autonomi, gli ex-imprenditori, gli ex-professionisti, i collaboratori familiari, i familiari ed i ‘simpatizzanti’ dei lavoratori che sostengono l’idea e il progetto associativo. I soci sostenitori verseranno quote volontarie diverse dai soci ordinari, non hanno diritto di voto, ma possono utilizzare le strutture ed i servizi dell’associazione sindacale.
ART.5 – OBBLIGHI DEI SOCI
L’adesione si manifesta mediante la sottoscrizione della domanda di adesione ed il versamento della quota assocaitiva nei tempi e modi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo.
La quota e/o il/i contributo/i sono sempre intrasmissibili ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4/12/1997 n.460 ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
L’adesione obbliga il socio all’osservanza del regolamento e delle norme previste dal presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Statutari, ed è vincolante fino alla scadenza.
Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell’organizzazione sono gratuite.
L’adesione si dovrà intendere disdetta a tutti gli effetti quando il socio, di propria iniziativa, dia comunicazione scritta con raccomandata a/r di recesso entro sei mesi prima della scadenza annuale. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà l’obbligo del pagamento della quota associativa anche per l’anno seguente.
ART.6 – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso, decadenza o esclusione del socio.
Il recesso avviene su comunicazione del socio inviata a mezzo raccomandata a/r al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione del socio ove vengano meno i requisiti previsti dallo statuto:
– mancato adempimento di uno o più obblighi assunti verso l’Associazione, ivi incluso il pagamento dei contributi previsti;
– comportamento immorale;
– inosservanza delle norme statutarie, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali.
ART.7 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito da:
– quote sociali, deliberate e/o volontarie, canoni suppletivi e/o straordinari;
– beni mobili, immobili e valori che per acquisti, lasciti, donazioni divengano proprietà dell’Associazione;
– speciali riserve o accantonamenti di somme;
– ogni altro accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
– contributi da Enti Pubblici e/o privati che, a qualsiasi titolo, pervengano all’Associazione nonchè da eventuali eccedenze attive della gestione precedente;
È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto degli utili o avanzi di gestione nonchè fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART.8 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio da compilare con criteri di oculata prudenza.
Gli eventuali avanzi netti di gestione – pagato quindi ogni costo di esercizio – risultanti dal rendiconto saranno così destinati:
– una quota non inferiore al 10% al fondo riserva ordinaria;
– alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, su delibera dell’assemblea;
– il rimanente a patrimonio sociale.
Sussiste comunque il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale così come previsto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4/12/97 n.460.
ART.9 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
– l’assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio Sindacale;
– il collegio dei Probiviri.
ART.10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci ordinari, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonchè l’elenco delle materie da trattare, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza od essere inviato o recapitato entro lo stesso termine ai soci.
Hanno diritto di voto i soci ordinari, che risultino iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali annuali.
Ciascun socio ordinario non può rappresentare per delega più di cinque soci ordinari.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sarà assistito dal segretario.
Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o Notaio.
ART.11 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Esse deliberano a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega.
ASSEMBLEA ORDINARIA
– approva il rendiconto consuntivo e il preventivo per l’anno successivo;
– elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e i Probiviri;
– delibera sui programmi e fatti gestionali relativi alla gestione dell’Associazione.
L’assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
Tale assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, con indicazione degli argomenti da trattare.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
– delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, nonchè sulla nomina del liquidatore e/o liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.
ART.12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre e non più di cinque membri, nominati dall’assemblea dei soci ordinari. Possono assumere la carica id consigliere i soci ordinari o mandatari di persone giuridiche socie e sono dispensati dal prestare cauzione.
I componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea dei soci ordinari e durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:
– nomina per cooptazione altri membri in sostituzione e/o integrazione dei consiglieri nominati, dimissionari, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo;
– nomina propri rappresentanti presso enti, istituzioni e commissioni a carattere provinciale e zonale.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente.
Se nel corso dell’esercizio sociale viene a mancare un consigliere si applicherà l’art.2386 c.c..
È facoltà del Consiglio Direttivo integrarsi in qualunque momento fino al numero di cinque componenti, senza delibera dell’assemblea dei soci ordinari.
I membri così nominati scadranno con gli altri consiglieri in carica.
ART.13 – I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’assemblea dei soci ordinari.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinari e straordinaria dell’Associazione compresi quelli di provvedere all’acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all’affitto in tutto o in parte, all’accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o d’ordine, di valersi dell’opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da corrispondere alle persone a ciò incaricate.
Pertanto, il Consiglio deciderà sull’erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare nuove procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.
Il Consiglio Direttivo:
– delibera le metodologie di compenso e/o stipendio, nonchè i criteri di rimborso spese necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, che potranno anche essere forfettizzati in toto o in parte per gli incarichi di: Presidente, Vice-Presidente;
– delibera il rimborso spese dei consiglieri e delle commissioni di studio e lavoro;
– delibera i rimborsi del Collegio Sindacale;
– delibera le eventuali adesioni dell’Associazione ad una o più associazioni sindacali di categorie nazionali e regionali o di collegarsi alle stesse, così come gli eventuali recessi;
– controlla la gestione finanziaria dell’Associazione;
– provvede ad apportare le necessarie modifiche allo statuto ove e qualora necessario al fine di rendere possibili le adesioni ad associazioni diverse con successiva approvazione dell’assemblea;
– compie tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all’assemblea dei soci ordinari.
ART.14 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità.
Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei consiglieri.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
Se uno o più amministratori, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, si applicherà l’art. 2391 c.c..
Il Segretario dell’Associazione potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà veste consultiva, qualora non ricopra la carica anche di consigliere.
ART.15 – COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea, che nomina anche il presidente.
I sindaci durano in carica quattro esercizi sociali e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accerta la corrispondenza delle spese documentate e/o giustificate e constata la regolare tenuta della corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili. Si riunisce almeno ogni trimestre, redigendo all’uopo un verbale, da trascriversi nell’apposito libro delle deliberazioni del Collegio stesso.
I sindaci possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci.
ART.16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci, eletti dall’Assemblea dei soci ordinari.
I membri effettivi eleggeranno al loro interno il presidente.
Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio delibera a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell’esercizio sociale provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo sino alla prossima assemblea dei soci ordinari.
Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra soci e Associazione che insorgono in sede di svolgimento del rapporto sociale.
I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio sono definitive e non impugnabili.
ART.17 – RENDICONTO D’ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L’organo amministrativo provvede nei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l’anno seguente, corredandolo di una relazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4/12/97 n.460 e secondo le disposizioni statutarie.
Per la formazione del rendiconto devono essere osservate le disposizioni di legge e del D.Lgs 4/12/97 n.460.
I libri dell’Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.
ART.18 – SCIOGLIMENTO
In caso di liquidazione e/o scioglimento dell’Associazione, l’assemblea straordinaria nominerà il/i liquidatore/i con l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L 23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge nonchè ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4/12/97 n.460.
ART.19 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra normativa in materia.